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	<title>Avvocato Livio Faillace &#124; Castrovillari, Cosenza &#187; Amministrativo e urbanistico</title>
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	<description>Lo Studio Legale Faillace si occupa prevalentemente di D. Amministrativo e Urbanistica (T.A.R., Consiglio di Stato), D. Societario e Penale.</description>
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		<title>Aumento Imu illegittimo: il Tar Calabria dà ragione al M5S  e a Lamezia il Comune dovrà rimborsare i cittadini</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 13:36:13 +0000</pubDate>
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		<title>Il T.A.R. Calabria sospende l&#8217; intero regolamento comunale del piano commercio di Cassano Ionio</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 13:35:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Leggi la notizia su: sibarinet.com</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi la notizia su: <a href="http://www.sibarinet.com/index.php/cronaca/699-il-t-a-r-calabria-sospende-l-intero-regolamento-comunale-del-piano-commercio-di-cassano-ionio">sibarinet.com</a></p>
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		<title>Tarsia,la precisazione dell&#8217;avvocato Faillace sul sequestro dell&#8217;Autodromo</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 13:34:47 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Amministrativo e urbanistico]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Leggi la notizia su: abmreport.it</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi la notizia su: <a href="http://www.abmreport.it/news/410-qaggredito-martoranoq-denuncia-lavvocato-faillace.html">abmreport.it</a></p>
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		<title>Guerra dei crisantemi, l&#8217;avvocato Faillace: &#8220;Il T.A.R. non si è pronunciato ancora nel merito&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 13:33:35 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Amministrativo e urbanistico]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Leggi la notizia su: catanzaro.weboggi.it</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Leggi la notizia su: <a href="http://catanzaro.weboggi.it/Attualit%C3%A0/36517-Guerra-dei-crisantemi,-l%27avvocato-Faillace%3A-%22Il-T.A.R.-non-si-%C3%A8-pronunciato-ancora-nel-merito%22">catanzaro.weboggi.it</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiofaillace.it/guerra-dei-crisantemi-lavvocato-faillace-il-t-a-r-non-si-e-pronunciato-ancora-nel-merito/">Guerra dei crisantemi, l&#8217;avvocato Faillace: &#8220;Il T.A.R. non si è pronunciato ancora nel merito&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiofaillace.it">Avvocato Livio Faillace | Castrovillari, Cosenza</a>.</p>
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		<item>
		<title>D. AMMINISTRATIVO &#8211; Il TAR decide per l&#8217;apertura dell&#8217;Autodromo di Tarsia (CS) e annulla l&#8217;ordinanza del sindaco Scaglione</title>
		<link>https://www.studiofaillace.it/13-06-2013-d-amministrativo-il-tar-decide-per-lapertura-dellautodromo-di-tarsia-cs-e-annulla-lordinanza-del-sindaco-scaglione/</link>
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		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 14:25:07 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>COMUNICATO STAMPA E’ stata da poco comunicata la sentenza finale della causa che ha visto al T.A.R. Calabria contrapporsi il proprietario dell’autodromo di Tarsia, sig. Antonio Martorano, e il Sindaco del Comune di Tarsia Francesco Scaglione. E’ stato, infatti, deciso, nel merito, dalla IIa Sezione del TAR di Catanzaro il processo con cui viene annullata...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiofaillace.it/13-06-2013-d-amministrativo-il-tar-decide-per-lapertura-dellautodromo-di-tarsia-cs-e-annulla-lordinanza-del-sindaco-scaglione/">D. AMMINISTRATIVO &#8211; Il TAR decide per l&#8217;apertura dell&#8217;Autodromo di Tarsia (CS) e annulla l&#8217;ordinanza del sindaco Scaglione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiofaillace.it">Avvocato Livio Faillace | Castrovillari, Cosenza</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-6141"></span></p>
<p>COMUNICATO STAMPA E’ stata da poco comunicata la sentenza finale della causa che ha visto al T.A.R. Calabria contrapporsi il proprietario dell’autodromo di Tarsia, sig. Antonio Martorano, e il Sindaco del Comune di Tarsia Francesco Scaglione. E’ stato, infatti, deciso, nel merito, dalla IIa Sezione del TAR di Catanzaro il processo con cui viene annullata l’Ordinanza di chiusura dell’autodromo di Tarsia che può, così, funzionare regolarmente. L’ordinanza di chiusura era stata emanata dal Sindaco Francesco Scaglione e i provvedimenti esecutivi dal Comandante della Polizia Municipale Francesco Monaco, atti e provvedimenti con cui nell’estate 2012 il Comune di Tarsia aveva interdetto l’utilizzo dell’autodromo di Tarsia facendo saltare le gare di velocità programmate sulla pista in questione. Dopo la già ottenuta sospensiva cautelare, il Tar Calabria, anche nel merito dà ragione al proprietario del circuito Antonio Martorano il quale, difeso dall’avv. Livio Faillace, ottiene la meglio in un&#8217;altra battaglia giudiziaria incentrata questa volta sulla legittimità o meno dell’ Ordinanza di chiusura emanata dal Sindaco stesso. Con detta Ordinanza il Sindaco Scaglione inibiva l’utilizzo della pista per paventati motivi di incolumità pubblica, motivi legati anche alle scosse telluriche che avrebbero colpito la zona in questione. La difesa di Martorano si è avvalsa, tra l’altro, del Consulente tecnico di parte arch. Mario Mondilla da Castrovillari il quale ha dimostrato sul piano tecnico ed urbanistico la regolarità del circuito sportivo e il diverso epicentro tellurico che, invece, aveva colpito la zona del Pollino e non la zona di Tarsia. Soddisfatto l’avv. L. Faillace il quale dichiara come “il Tar Calabria ha, da sempre, fatto giurisprudenza in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti e sin dalle prime pronunce in questa materia ha sottolineato come questi provvedimenti amministrativi possono essere emanati dal Sindaco di un Comune solo in presenza di determinati requisiti di “eccezionalità e imprevedibilità del pericolo” e di “impossibilità di utilizzare gli altri rimedi previsti dal sistema”, requisiti e presupposti che nel caso dell’Ordinanza emanata dal sindaco di Tarsia non sono stati riscontrati”. Esprime soddisfazione il Vice-presidente della Lega Pista Italiana dott. Mangano il quale da Enna plaude alla sentenza del TAR Calabria “per essere questa una vittoria per lo sport tutto e non solo per Antonio Martorano”. “ Castrovillari, 11.06.2013 avv. Livio Faillace RIPRODUZIONE NON RISERVATA</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiofaillace.it/13-06-2013-d-amministrativo-il-tar-decide-per-lapertura-dellautodromo-di-tarsia-cs-e-annulla-lordinanza-del-sindaco-scaglione/">D. AMMINISTRATIVO &#8211; Il TAR decide per l&#8217;apertura dell&#8217;Autodromo di Tarsia (CS) e annulla l&#8217;ordinanza del sindaco Scaglione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiofaillace.it">Avvocato Livio Faillace | Castrovillari, Cosenza</a>.</p>
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		<item>
		<title>21.10.2012 &#8211; D. AMMINISTRATIVO &#8211; Il T.A.R. sospende l&#8217;Ordinanza del Sindaco e riapre l&#8217;autodromo di Tarsia (CS)</title>
		<link>https://www.studiofaillace.it/21-10-2012-d-amministrativo-il-t-a-r-sospende-lordinanza-del-sindaco-e-riapre-lautodromo-di-tarsia-cs/</link>
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		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 14:19:46 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Amministrativo e urbanistico]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>COMUNICATO STAMPA (da CalabriaOra, Gazzetta del sud, Il Diario di Castrovillari, sibarinet.it, dirittodicronaca.it  del 22.10.2012)       Il T.A.R. Calabria riapre l’autodromo di Tarsia (CS) E’ di giovedi scorso 18 ottobre il deposito dell’ordinanza cautelare n. 201200533 a cura della IIa Sezione del T.A.R. Calabria di Catanzaro con cui viene riaperto l’autodromo di Tarsia. L’Ordinanza del...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiofaillace.it/21-10-2012-d-amministrativo-il-t-a-r-sospende-lordinanza-del-sindaco-e-riapre-lautodromo-di-tarsia-cs/">21.10.2012 &#8211; D. AMMINISTRATIVO &#8211; Il T.A.R. sospende l&#8217;Ordinanza del Sindaco e riapre l&#8217;autodromo di Tarsia (CS)</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiofaillace.it">Avvocato Livio Faillace | Castrovillari, Cosenza</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>COMUNICATO STAMPA</p>
<p>(<em>da CalabriaOra, Gazzetta del sud, Il Diario di Castrovillari, sibarinet.it, dirittodicronaca.it  del 22.10.2012) </em></p>
<p><strong>     Il T.A.R. Calabria riapre l’autodromo di Tarsia (CS)</strong></p>
<p>E’ di giovedi scorso 18 ottobre il deposito dell’ordinanza cautelare n. <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200984/Provvedimenti/201200533_05.XML">201200533</a> a cura della IIa Sezione del T.A.R. Calabria di Catanzaro con cui viene riaperto l’autodromo di Tarsia. L’Ordinanza del T.a.r. sospende il provvedimento amministrativo di chiusura dell’autodromo stesso riaprendolo così alle gare sportive. L’Ordinanza del T.A.R. arriva dopo che il Sindaco di Tarsia (CS) F. Scaglione aveva emanato il 12 Giugno scorso un’Ordinanza di chiusura dell’autodromo con cui interdiceva l’utilizzo della pista per pericolo all’incolumità pubblica, interdiceva la circolazione sulla stessa di auto da corsa e go-kart per l’intera stagione estiva e oltre. Gli effetti dell’Ordinanza del sindaco cagionavano tra l’altro l’annullamento delle gare di Campionato organizzate sulla pista stessa dato che il circuito del Martorano era stato inserito con ben due gare nel Campionato Regionale Calabria Kart: un campionato, quello calabrese, seguitissimo dagli appassionati delle piccole autovetture da corsa soprattutto su circuiti avvincenti come l’autodromo di Tarsia, unico in Calabria per lunghezza e grado di difficoltà. L’inserimento del circuito sportivo di Tarsia nel Campionato regionale per ben due gare segnava di fatto la rinascita dell’impianto, la degna risposta a tutti gli appassionati di gare sportive di velocità della provincia di Cosenza e oltre, il ritorno all’occupazione del proprietario sig. Martorano che vedeva e vede nell’autodromo la sua unica fonte di reddito. Il rinvio momentaneo delle due gare aveva fatto saltare le due tappe del Campionato calabrese ed aveva esposto lo stesso proprietario del circuito a gravissimi danni d’immagine nei confronti della Lega Pista Italiana organizzatrice del Campionato regionale calabrese. L’Ordinanza del sindaco Scaglione veniva, poi, seguita dalla Comunicazione firmata in prima persona dal Comandante della Polizia municipale di Tarsia Francesco Monaco (Prot. n. 3091/2012) il quale disponeva l’esecuzione della predetta Ordinanza di chiusura dell’autodromo stesso. A questo punto quando tutto sembrava finito il proprietario dell’impianto sportivo sig. Antonio Martorano reagiva e, dopo numerosi episodi giudiziari di chiusura e riapertura dell’autodromo, intentava l’ennesima battaglia legale dinanzi, questa volta, al T.A.R. Calabria a Catanzaro, difeso dall’avv. Livio Faillace del foro di Castrovillari. A questo punto il T.A.R. Calabria in data 18 ottobre 2012 riconosce il <em>periculum in mora</em> e consente al Martorano di incassare favorevolmente la sospensiva togliendo così efficacia all’Ordinanza del Sindaco F. Scaglione. A tal proposito soddisfatto il proprietario del circuito sportivo <strong>sig. Antonio Martorano </strong>che dichiara come “sia gravissima l’avversione di un’amministrazione comunale come quella di Tarsia e del suo Sindaco F. Scaglione ad una struttura sportiva che è di tutti gli appassionati non solo mia, un sindaco che invece di incentivare le attività economiche e imprenditoriali del territorio affossa e soffoca le progettualità e le iniziative imprenditoriali del territorio, un sindaco dall’azione amministrativa miope e irrisoluta: non dimentichiamoci, infatti, che i piloti spesso di fuori regione (Puglia e Sicilia prevalentemente), dopo la gara si fermano per vitto e alloggio nell’hinterland (Terranova, Spezzano Albanese, Castrovillari) e questo avviene fisiologicamente senza una programmazione o un’organizzazione a monte, immaginiamoci cosa accadrebbe, aggiunge Martorano, se il Comune o la Provincia di Cosenza, anche compartecipando alla gestione del circuito sportivo, sponsorizzassero la struttura e organizzassero eventi sportivi; del resto l’importanza e l’idoneità del circuito è confermata dall’inserimento della pista in ben due gare del Campionato Regionale Calabria organizzato dalla Lega Pista Italiana e dal fatto che i piloti per giungere dalla Sicilia e dalle Puglie vuol dire che ne deve valere davvero la pena”.</p>
<p>Il legale di Martorano <strong>avv. Livio Faillace</strong> sottolinea come “dal punto di vista giuridico-amministrativo l’Ordinanza del Sindaco di Tarsia presenta profili d’invalidità, registrando sia vizi di legittimità che di merito anche alla luce delle recenti sentenze del Consiglio di Stato in materia: le speranze di ottenere un provvedimento favorevole erano incerte in quanto un primo provvedimento cautelare di natura presidenziale ai sensi dell’art. 56, senza convocazione e contraddittorio delle parti, era stato rigettato; la svolta è avvenuta all’udienza di discussione del 18 ottobre dove, questa volta, nel contraddittorio delle parti si è potuto discutere ed evidenziare al Collegio giudicante la violazione dei principi che regolano questo tipo di provvedimenti amministrativi in relazione alla specifica vicenda e quindi l’importanza di ottenere un provvedimento di sospensiva“; “per tali motivi è stato chiesto nel merito, aggiunge Faillace, il riconoscimento della responsabilità, anche processuale, non solo del Sindaco F. Scaglione ma dello stesso Comune di Tarsia (CS), entrambi responsabili in solido per l’accaduto”. “Importante il lavoro analitico <strong>dell’Arch. Mario Mondilla</strong> <strong>da Castrovillari (CS)</strong> il quale nella sua perizia ha dimostrato sul piano tecnico-scientifico le ragioni circa l’idoneità del circuito sportivo di Tarsia per gare di velocità di questo tipo, l’attitudine e i requisiti di un impianto sportivo. Un circuito, quello di Tarsia, per il quale finanche l’A.C.I.-C.S.A.I. (Automobile Club d’Italia &#8211; Commissione Sportiva Automobilistica) è stata coinvolta direttamente dal Comune di Tarsia e dal Sindaco: l’A.C.I.-C.S.A.I. , tuttavia, non solo si è dimostrato non vantare alcun potere di veto su questo tipo di competizioni sportive quanto è rimasta del tutto estranea alla vicenda specifica, finanche contumace nel processo amministrativo dinanzi al T.A.R. rinunciando così alla difesa”</p>
<p>Interviene sulla vicenda il <strong>vice-presidente della Lega Pista Italiana</strong> con sede legale in Pietraperzia (EN) <strong>dott.</strong> <strong>Giovanni Mangano </strong>il quale dichiara come ”questa è una prima vittoria per lo sport tutto e non solo per Martorano; l’amministrazione comunale di Tarsia deve stare a fianco di Martorano e non osteggiarlo essendo l’autodromo di Tarsia una struttura sportiva di tutti, con grosse potenzialità sia sportive per gli appassionati, sia economiche per l’indotto” . Della vicenda e del proposito circa la rinascita dell’autodromo di Tarsia sarà notiziato a breve il Presidente della Provincia di Cosenza Mario Oliverio e i politici sovra-comunali che hanno mostrato sensibilità alla vicenda anche in vista delle prossime elezioni amministrative al Comune di Tarsia.</p>
<br />
<p>Castrovillari, 20.10.2012                                                                   Avv. Livio Faillace</p>
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		<title>D. AMMINISTRATIVO &#8211; Indennizzo &#8211; Cessione volontaria &#8211; Esproprio &#8211; Accessione invertita</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 13:54:24 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>La carenza di interesse del titolare del bene che abbia riscosso l’indennità, e che pertanto non abbia null’altro a pretendere, alla forma con cui si attua il trasferimento, decreto di espropriazione ovvero atto di cessione, è ribadita – con riguardo finora al regime antecedente al testo unico – da giurisprudenza costante, che ha evidenziato che l’accordo bonario sulla indennità ha il solo effetto di precludere ogni futura contestazione sull’importo dell’indennità di espropriazione, ma non comporta di per sé la cessione volontaria; una volta verificatasi l’accettazione dell’indennità provvisoria ed avvenuto il pagamento, l’Amministrazione può pertanto trasferire il bene mediante decreto di espropriazione <b>(CASS 19673/2006)</b>.</p>
<p>Il ricorso del Comune allo strumento pubblicistico non appare impedito dalla presenza di un accordo bonario di cessione. Infatti, in assenza di una successiva stipula ed in presenza di una intervenuta ablazione di fatto del bene, il Comune si troverebbe sottoposto ad una responsabilità civile per illecito. Si tratta di una ipotesi non sconosciuta alla prassi giurisprudenziale, e diffusa tanto da indurre il legislatore a predisporre un rimedio ad hoc, nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, che, all’art. 20 comma 9, recita: “Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l’atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l’immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell’ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula”. La scelta del Comune di tralasciare il procedimento consensuale in favore di quello autoritativo non appare quindi censurabile sotto il profilo della legittimità. Diverso è il profilo risarcitorio. L’intervenuto accordo non è senza conseguenze sulle modalità della cessione, stante la natura potestativa della posizione delle parti private le quali hanno diritto di raggiungere l’accordo sulla cessione bonaria, e considerato che ciò permette agli stessi di raggiungere una differente considerazione del valore dell’immobile ceduto. Il Comune, quand’anche decidesse sua sponte di procedere in via autoritativa, anche dove ancora poteva aver luogo il negozio civilistico, non può calpestare i diritti che derivano alle parti private dall’adesione al subprocedimento di cessione. È quindi lesivo, e comporta un rimedio risarcitorio, l’eventuale quantificazione dell’indennizzo per l’espropriazione in misura minore a quella che sarebbe spettata a seguito della cessione volontaria. <b> (TAR NA 14186/2004)</b>.</p>
<p>Qualora durante l&#8217;intera procedura espropriativa l&#8217;effettivo proprietario del suolo oggetto di espropriazione (nel- la specie per effetto di accessione invertita) rimanga inerte, così ingenerando nell&#8217;ente espropriante la convinzione, nel trattare con quanti risultino proprietari in base alle risultanze catastali, di trattare con gli effettivi titolari del credito, correttamente l&#8217;espropriante provvede al pagamento della indennità del caso in favore dei detti proprietari catastali, non assumendo rilievo, al riguardo, la pubblicità degli acquisti immobiliari. <b>Il sistema personale e dichiarativo di pubblicità degli acquisti (di cui agli articoli 2643 e seguenti del c.c.), infatti, non assume rilievo per quelli a titolo originario come l&#8217;espropriazione o l&#8217;occupazione acquisitiva che provocano la perdita del diritto in capo al titolare, qualunque sia il soggetto a carico del quale la trascrizione sia annotata, non avendo rilievo la continuità dell&#8217;articolo 2650 del c.c., indispensabile invece per gli acquisti derivativi.</b> <b>Cass. civ., Sez. I, 16/07/2004, n. 13162</b></p>
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		<title>D. URBANISTICO-Rilascio del permesso di costruire e indagine sul titolo</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 13:49:22 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>In sede di verifica dei requisiti relativi al rilascio della concessione edilizia (oggi, permesso di costruire) non e&#8217; richiesta un&#8217;indagine che si estenda fino alla ricerca d&#8217;ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilita&#8217; allegato dal richiedente medesimo. Il Comune deve pertanto verificare soltanto l&#8217;esistenza di un titolo sostanziale idoneo a...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>In sede di verifica dei requisiti relativi al rilascio della concessione edilizia (oggi, permesso di costruire) non e&#8217; richiesta un&#8217;indagine che si estenda fino alla ricerca d&#8217;ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilita&#8217; allegato dal richiedente medesimo. Il Comune deve pertanto verificare soltanto l&#8217;esistenza di un titolo sostanziale idoneo a costituire in capo all&#8217;istante il diritto di sfruttare la potenzialita&#8217; edificatoria del bene, tenendo altresi&#8217; presente che la concessione di costruzione viene sempre rilasciata con la clausola di salvezza dei diritti dei terzi al fine di lasciare impregiudicate eventuali posizioni soggettive di terzi confliggenti (Cons. St., V, 22 giugno 2000, n. 3525; Cons. St., V, 4 febbraio 2004, n. 368). T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 13/06/2007, n. 2579</p>
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		<title>D. URBANISTICO &#8211; Liberalizzata la manutenzione funzionale degli edifici</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 13:48:40 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>ART 5: EDILIZIA LIBERA DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010 , n. 40 Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l&#8217;altro, nella forma dei cosiddetti‚«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento...</p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>ART 5: EDILIZIA LIBERA</b><br />
<b>DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010 , n. 40</b> Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l&#8217;altro, nella forma dei cosiddetti‚«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0062)<br />
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010 , n. 40 Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l&#8217;altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno de domanda in particolari settori. (10G0062) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli&#8230;..<br />
&#8230;..OMISSISS&#8230;&#8230;</p>
<p><b>Art. 5 Attivita&#8217; edilizia libera</b> 1. L&#8217;articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e&#8217; sostituito dal seguente: «Art. 6 (L) &#8211; (Attivita&#8217; edilizia libera). &#8211; 1. Salvo piu&#8217; restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell&#8217;osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell&#8217;attivita&#8217; edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all&#8217;efficienza energetica nonche&#8217; delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell&#8217;edificio, non comportino aumento del numero delle unita&#8217; immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; c) gli interventi volti all&#8217;eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell&#8217;edificio; d) le opere temporanee per attivita&#8217; di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita&#8217; di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita&#8217; e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; agricola; h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l&#8217;indice di permeabilita&#8217;, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attivita&#8217; di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, e&#8217; rilasciato in via ordinaria con l&#8217;esame a vista. Per le medesime attivita&#8217;, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell&#8217;articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e&#8217; ridotto a trenta giorni. 3. Prima dell&#8217;inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l&#8217;interessato, anche per via telematica, comunica all&#8217;amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell&#8217;impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. 4. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi&#8217; 25 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell&#8217;economia e delle finanze Scajola, Ministro dello sviluppo economico Calderoli, Ministro per la semplificazione amministrativa Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Alfano</p>
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		<title>D. AMMINISTRATIVO &#8211; Obbligo di informativa alla stazione appaltante in ordine all&#8217;intento di proporre ricorso giurisdizionale</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 13:47:22 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Obbligo di informativa alla stazione appaltante in ordine all&#8217;intento di proporre ricorso giurisdizionale DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010 , n. 53 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell&#8217;efficacia delle procedure di ricorso in materia d&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici. Art. 6 Informativa in ordine all&#8217;intento di...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="text-decoration: underline;">Obbligo di informativa alla stazione appaltante in ordine all&#8217;intento di proporre ricorso giurisdizionale</span></h2>
<p><b>DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010 , n. 53 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell&#8217;efficacia delle procedure di ricorso in materia d&#8217;aggiudicazione degli appalti pubblici. </b></p>
<div align="left">
<p align="center">Art. 6</p>
<p align="center"><strong>Informativa in ordine all&#8217;intento di proporre ricorso giurisdizionale</strong></p>
<p>(articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)</p>
<p><em>1. Al decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo l&#8217;articolo 243 è inserito il seguente:</em></p>
<p><em>«Art. 243-bis (Informativa in ordine all&#8217;intento di proporre ricorso giurisdizionale (articolo 44, comma 3, lettere b) e d), legge n. 88/2009; articolo 1, paragrafo 4, direttiva 89/665/CEE e articolo 1, paragrafo 4, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE). &#8211; 1. Nelle materie di cui all&#8217;articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.</em><i><br />
<em>2. L&#8217;informazione di cui al comma 1 e&#8217; fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall&#8217;interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L&#8217;interessato può avvalersi dell&#8217;assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l&#8217;interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L&#8217;informazione e&#8217; diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed e&#8217; inserita nel verbale della seduta e</em><br />
<em>comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara. </em><br />
<em>3. L&#8217;informativa di cui al presente articolo non impedisce l&#8217;ulteriore corso del procedimento di gara, ne&#8217; il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall&#8217;articolo 11, comma 10, ne&#8217; il decorso del termine per la</em><br />
<em>proposizione del ricorso giurisdizionale.</em><br />
<em>4. </em><span class="googqs-tidbit-0">La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1,</span><em> comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall&#8217;interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L&#8217;inerzia equivale a diniego di autotutela.</em><br />
<em>5. L&#8217;omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l&#8217;inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell&#8217;articolo 1227 del codice civile.</em><br />
<em>6. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere, anche ai sensi dell&#8217;ultimo periodo del comma 4, non e&#8217; impugnabile autonomamente e può essere contestato congiuntamente all&#8217;atto cui si riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest&#8217;ultimo, da proporsi nel termine di quindici giorni.</em></i></p>
</div>
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