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D. URBANISTICO – Liberalizzata la manutenzione funzionale degli edifici

ART 5: EDILIZIA LIBERA
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010 , n. 40 Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti‚«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0062)
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010 , n. 40 Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno de domanda in particolari settori. (10G0062) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli…..
…..OMISSISS……

Art. 5 Attivita’ edilizia libera 1. L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e’ sostituito dal seguente: «Art. 6 (L) – (Attivita’ edilizia libera). – 1. Salvo piu’ restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonche’ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unita’ immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; d) le opere temporanee per attivita’ di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita’ di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivita’ agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita’ e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attivita’ agricola; h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilita’, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale; i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attivita’ di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, e’ rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attivita’, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e’ ridotto a trenta giorni. 3. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l’interessato, anche per via telematica, comunica all’amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 25 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Scajola, Ministro dello sviluppo economico Calderoli, Ministro per la semplificazione amministrativa Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Alfano

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