D. AMMINISTRATIVO – Il TAR decide per l’apertura dell’Autodromo di Tarsia (CS) e annulla l’ordinanza del sindaco Scaglione
COMUNICATO STAMPA E’ stata da poco comunicata la sentenza finale della causa che ha visto al T.A.R. Calabria contrapporsi il proprietario dell’autodromo di Tarsia, sig. Antonio Martorano, e il Sindaco del Comune di Tarsia Francesco Scaglione. E’ stato, infatti, deciso, nel merito, dalla IIa Sezione del TAR di Catanzaro il processo con cui viene annullata l’Ordinanza di chiusura dell’autodromo di Tarsia che può, così, funzionare regolarmente. L’ordinanza di chiusura era stata emanata dal Sindaco Francesco Scaglione e i provvedimenti esecutivi dal Comandante della Polizia Municipale Francesco Monaco, atti e provvedimenti con cui nell’estate 2012 il Comune di Tarsia aveva interdetto l’utilizzo dell’autodromo di Tarsia facendo saltare le gare di velocità programmate sulla pista in questione. Dopo la già ottenuta sospensiva cautelare, il Tar Calabria, anche nel merito dà ragione al proprietario del circuito Antonio Martorano il quale, difeso dall’avv. Livio Faillace, ottiene la meglio in un’altra battaglia giudiziaria incentrata questa volta sulla legittimità o meno dell’ Ordinanza di chiusura emanata dal Sindaco stesso. Con detta Ordinanza il Sindaco Scaglione inibiva l’utilizzo della pista per paventati motivi di incolumità pubblica, motivi legati anche alle scosse telluriche che avrebbero colpito la zona in questione. La difesa di Martorano si è avvalsa, tra l’altro, del Consulente tecnico di parte arch. Mario Mondilla da Castrovillari il quale ha dimostrato sul piano tecnico ed urbanistico la regolarità del circuito sportivo e il diverso epicentro tellurico che, invece, aveva colpito la zona del Pollino e non la zona di Tarsia. Soddisfatto l’avv. L. Faillace il quale dichiara come “il Tar Calabria ha, da sempre, fatto giurisprudenza in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti e sin dalle prime pronunce in questa materia ha sottolineato come questi provvedimenti amministrativi possono essere emanati dal Sindaco di un Comune solo in presenza di determinati requisiti di “eccezionalità e imprevedibilità del pericolo” e di “impossibilità di utilizzare gli altri rimedi previsti dal sistema”, requisiti e presupposti che nel caso dell’Ordinanza emanata dal sindaco di Tarsia non sono stati riscontrati”. Esprime soddisfazione il Vice-presidente della Lega Pista Italiana dott. Mangano il quale da Enna plaude alla sentenza del TAR Calabria “per essere questa una vittoria per lo sport tutto e non solo per Antonio Martorano”. “ Castrovillari, 11.06.2013 avv. Livio Faillace RIPRODUZIONE NON RISERVATA