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	<title>Avvocato Livio Faillace &#124; Castrovillari, Cosenza &#187; Penale e criminologia</title>
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	<description>Lo Studio Legale Faillace si occupa prevalentemente di D. Amministrativo e Urbanistica (T.A.R., Consiglio di Stato), D. Societario e Penale.</description>
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		<title>Omesso versamento IVA: la Consulta si pronuncia sulle soglie di punibilità di cui all’art. 10-ter D. Lgs. 74/2000</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 13:40:59 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Penale e criminologia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Scritto da Redazione Giurisprudenza Penale il 8 aprile 2014 Corte Costituzionale, Sentenza numero 80 del 7 aprile 2014 Presidente Silvestri, Relatore Frigo Depositata il 7 aprile 2014 la pronuncia numero 80 della Corte Costituzionale relativa alla legittimità delle soglie di punibilità previste dall’art. 10-ter del D. Lgs. 74/2000 per i fatti di omesso versamento IVA commessi sino al 17 settembre...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Scritto da <a href="http://www.giurisprudenzapenale.com/">Redazione Giurisprudenza Penale</a> il 8 aprile 2014</p>
<p><strong>Corte Costituzionale, Sentenza numero 80 del 7 aprile 2014</strong><br />
<strong>Presidente Silvestri, Relatore Frigo</strong></p>
<p>Depositata il 7 aprile 2014 la pronuncia numero 80 della Corte Costituzionale relativa alla legittimità delle soglie di punibilità previste dall’<strong>art. 10-ter del D. Lgs. 74/2000 </strong>per i fatti di <strong>omesso versamento IVA</strong> commessi sino al 17 settembre 2011.</p>
<p>Per comprendere la portata della pronuncia occorre, tuttavia, riepilogare brevemente i fatti alla luce, soprattutto, degli interventi legislativi del 2011 (ci riferiamo al D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148) sulle soglie di punibilità previsti dall’art. 4 (dichiarazione infedele) e dall’art. 5 (omessa dichiarazione) del D. Lgs. 74/2000.</p>
<p>La norma incriminatrice di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 – osservano i giudici costituzionali – delinea il reato di «omesso versamento di IVA» e mira a colpire i fenomeni di evasione che si realizzino nella fase successiva a quella di determinazione della base imponibile: vale a dire, nella fase di riscossione dell’imposta. Tale norma, in particolare, stabilisce che «<em>la disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo</em>» e, per come è strutturata, protegge l’interesse del fisco alla riscossione dell’imposta <strong>così come “autoliquidata” dallo stesso contribuente: </strong>si desume, infatti, chiaramente dalla lettera della norma che, <strong>presupposto per la sua applicazione</strong> è <strong>che il soggetto di imposta abbia presentato la dichiarazione annuale</strong> ai fini dell’IVA, dalla quale risulti un saldo debitorio superiore a 50.000 euro, senza che sia seguito il pagamento, entro il termine previsto, della somma ivi indicata come dovuta.<br />
Il richiamo della norma censurata all’art. 10-bis dello stesso d.lgs. n. 74 del 2000, oltre ad individuare il trattamento sanzionatorio (reclusione da sei mesi a due anni), vale ad estendere alla violazione in esame la <strong>soglia quantitativa di punibilità</strong> stabilita dalla disposizione richiamata per l’omesso versamento di ritenute («nei limiti ivi previsti»). L’omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter costituisce, di conseguenza, reato <strong>solo se</strong> di «<strong>ammontare superiore a 50.000 euro</strong> per ciascun periodo di imposta».</p>
<p>Esaurito questo breve riepilogo sull’art. 10-ter del D. Lgs. 74/2000, emerge allora un evidente <strong>difetto di coordinamento</strong>tra la soglia di punibilità inerente al delitto in questione e quelle relative ai delitti in materia di dichiarazione di cui all’ art. 4 (<strong>dichiarazione infedele</strong>) e all’art. 5 (<strong>omessa dichiarazione</strong>) del D. Lgs. 74/2000.<br />
L’art. 5, ad esempio, in tema di omessa dichiarazione, richiedeva (fino all’intervento legislativo del 2011) per la punibilità della omessa dichiarazione che l’imposta evasa fosse superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 77.468,53. Ciò comportava l’<strong>illogica conseguenza</strong> che, per un’IVA situata tra i 50.000 e i 77.468,53 euro, <strong>veniva trattato in modo deteriore chi avesse presentato regolarmente la dichiarazione</strong> IVA, senza versare l’imposta dovuta in base ad essa, <strong>rispetto a chi non avesse presentato la dichiarazione</strong>.<br />
Proprio per far venir meno tale discrasia, nel 2011 il legislatore (con il citato D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148) è intervenuto riducendo la soglia di punibilità della omessa dichiarazione da 50.000 euro a 30.000 portandola, dunque, ad un importo inferiore rispetto a quello della soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA, rimasta inalterata.<br />
Tali modifiche, ovviamente, essendo di <strong>segno sfavorevole al reo</strong> (all’abbassamento delle soglie corrisponde, infatti, un ampliamento dell’area di rilevanza penale), risultano<strong> applicabili ai soli fatti successivi alla data di entrata in vigore della relativa legge</strong> di conversione (17 settembre 2011). Il problema si pone, pertanto, per i fatti commessi sino alla data del 17 settembre 2011.</p>
<p>Al fine di rimuovere nella sua interezza la riscontrata violazione del principio di eguaglianza si rende allora necessario – conclude la Corte Costituzionale – <strong>allineare la soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA</strong> – quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 – alla <strong>più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l’irragionevole disparità di trattamento</strong>: quella, cioè, della dichiarazione infedele (euro 103.291,38).</p>
<p>In conclusione: l’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 è stato dichiarato <strong>costituzionalmente illegittimo</strong> nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, <strong>punisce l’omesso versamento dell’IVA</strong>, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, <strong>per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38</strong>.</p>
<p><a href="http://www.giurisprudenzapenale.com/?wpdmdl=223">Scarica la sentenza</a></p>
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		<title>Avv. Faillace: &#8220;L&#8217;Autodromo è libero. Aggressione a Martorano&#8221;</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 13:39:07 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Penale e criminologia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Leggi l&#8217;articolo completo su dirittodicronaca.it</p>
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		<title>PENALE- AUTODROMO DI TARSIA (CS): NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 13:38:37 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa del proprietario sig. Martorano (con l&#8217;avv. Livio Faillace) e di recente ha annullato con rinvio il sequestro cautelare che aveva ad oggetto alcune delle particelle marginali dell&#8217;Autodromo di Tarsia (CS): ricordiamo che tale sequestro era stato ripristinato dal Tribunale del riesame di Cosenza in sede d&#8217;appello dopo che il Tribunale...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa del proprietario sig. Martorano (con l&#8217;avv. Livio Faillace) e di recente ha annullato con rinvio il sequestro cautelare che aveva ad oggetto alcune delle particelle marginali dell&#8217;Autodromo di Tarsia (CS): ricordiamo che tale sequestro era stato ripristinato dal Tribunale del riesame di Cosenza in sede d&#8217;appello dopo che il Tribunale di Castrovillari ne aveva disposto il dissequestro. &#8220;Questa Sentenza della Corte di Cassazione nonostante sia arrivata tardiva, dopo la chiusura del proocesso di primo grado,  dal punto di vista processuale e della legittimità manifesta l&#8217;ennesima conferma di come il sequestro cautelare non doveva essere disposto. Il prossimo aprile l&#8217;udienza di riesame dinanzi al Tribunale della libertà di Cosenza che tuttavia risulterà processualmente inutiliter data. &#8220;</p>
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		<title>D. PENALE  &#8211;  Cassano Ionio, famiglia Martucci, depositata querela per attacchi diffamatori.&#8221;</title>
		<link>https://www.studiofaillace.it/04-07-2014-d-penale-cassano-ionio-famiglia-martucci-depositata-querela-per-attacchi-diffamatori/</link>
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		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 13:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[Penale e criminologia]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>COMUNICATO STAMPA La famiglia del cav. Franco Martucci ha depositato stamane querela penale presso la Procura della Repubblica di Castrovillari contro esecutori e mandanti del vile attacco avvenuto nei loro confronti, ieri 2 luglio, mediante la pubblica affissione di manifesti diffamatori. Non sono e non saranno tollerate strumentalizzazioni politiche di vicende personali che nulla hanno...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<div class="itemFullText">
<p>COMUNICATO STAMPA</p>
<p>La famiglia del cav. Franco Martucci ha depositato stamane querela penale presso la Procura della Repubblica di Castrovillari contro esecutori e mandanti del vile attacco avvenuto nei loro confronti, ieri 2 luglio, mediante la pubblica affissione di manifesti diffamatori.</p>
<p>Non sono e non saranno tollerate strumentalizzazioni politiche di vicende personali che nulla hanno a che fare con un partito politico, con la collettività cassanese e men che meno con la gestione della cosa pubblica.</p>
<p>A tutela dell&#8217;immagine e del buon nome della famiglia Martucci sono stati denunciati, inoltre, l&#8217;uso illecito di dati sensibili, l&#8217;uso indiscriminato di foto profilo addirittura con minori mediante la pubblicazione della relativa pagina facebook e il relativo contenuto diffamatorio.</p>
<p>A Cassano e ai Cassanesi non interessano le beghe personali del sindaco: eventuali problematiche interne di partito non possono essere sciorinate su dei pubblici manifesti coinvolgendo terze persone che di quel partito non ne fanno neanche parte o addirittura pubblicando in maniera ridicola pagine facebook sulle pubbliche strade.</p>
<p>L&#8217;amministrazione Papasso anzicchè manifestare inutili nervosismi da fallimento politico si preoccupasse di dare risposte concrete alla disoccupazione dilagante che attanaglia Cassano, un paese che da due anni a questa parte vive il periodo più buio della sua vita politica.</p>
<p>Avv. Livio Faillace</p>
</div>
<p><a href="http://cvinrete.altervista.org/index.php/component/k2/item/1377-cassano-la-famiglia-martucci-querela-gli-autori-dei-manifesti-diffamatori"><em>http://cvinrete.altervista.org/index.php/component/k2/item/1377-cassano-la-famiglia-martucci-querela-gli-autori-dei-manifesti-diffamatori</em></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiofaillace.it/04-07-2014-d-penale-cassano-ionio-famiglia-martucci-depositata-querela-per-attacchi-diffamatori/">D. PENALE  &#8211;  Cassano Ionio, famiglia Martucci, depositata querela per attacchi diffamatori.&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiofaillace.it">Avvocato Livio Faillace | Castrovillari, Cosenza</a>.</p>
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		<title>D. PENALE SOCIETARIO &#8211; Bancarotta fraudolenta</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 14:32:43 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Penale e criminologia]]></category>
		<category><![CDATA[Societario e aziendale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>In materia di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario di cui al comma secondo dell&#8217;art. 223 L. Fall. (R.D. n. 267 del 1942) la chiara previsione in ordine all&#8217;applicabilità  della pena prevista dall&#8217; art. 216, comma primo, L. Fall. deve intendersi, per genericità  di formulazione, comprensiva dell&#8217;intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria e...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>In materia di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario di cui al comma secondo dell&#8217;art. 223 L. Fall. (R.D. n. 267 del 1942) la chiara previsione in ordine all&#8217;applicabilità  della pena prevista dall&#8217; art. 216, comma primo, L. Fall. deve intendersi, per genericità  di formulazione, comprensiva dell&#8217;intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria e dunque anche del regime dell&#8217;aggravante. Cass. pen., Sez. V, 18/12/2009, n. 8829</p>
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		<title>D. PENALE Atti persecutori (stalking)</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 14:17:27 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Penale e criminologia]]></category>
		<category><![CDATA[Processi e sentenze]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>E&#8217; configurabile la condotta di atti persecutori (stalking) tramite molestie nel comportamento di chi reiteratamente telefoni alla persona offesa presso il luogo di lavoro trasmettendo messaggi dal contenuto ingiurioso e con riferimenti espliciti alla vita sessuale, così cagionandole un grave e perdurante stato di ansia. Trib. Milano, 05/09/2009 Mormanno (CS). Perseguita la ex per 23...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiofaillace.it/d-penale-atti-persecutori-stalking/">D. PENALE Atti persecutori (stalking)</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.studiofaillace.it">Avvocato Livio Faillace | Castrovillari, Cosenza</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; configurabile la condotta di <strong>atti persecutori (stalking)</strong> tramite molestie nel comportamento di chi reiteratamente telefoni alla persona offesa presso il luogo di lavoro trasmettendo messaggi dal contenuto ingiurioso e con riferimenti espliciti alla vita sessuale, così cagionandole un grave e perdurante stato di ansia. <strong>Trib. Milano, 05/09/2009</strong></p>
<br />
<p><strong>Mormanno (CS). Perseguita la ex per 23 anni: denunciato per stalking</strong></p>
<p>Mormanno (Cosenza). Nella giornata di oggi, a Mormanno, i militari della locale stazione hanno dato esecuzione a una misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona off esa, emessa a carico di: G. F. 55 anni. L’uomo, infatti, con diversi atti ripetuti nel tempo, sin dal 1987, ha generato nella vittima, una 46enne del posto, uno stat o di paura, timore e disagio per mezzo di comunicazioni, cont att i indesiderat i, invio di let t ere e f ot o. La misura cautelare è arrivata a seguito di una denuncia effettuata dalla vittima degli atti di stalking e delle indagini condott e dalla stazione carabinieri di Mormanno.</p>
<p>Il reato di <strong>stalking</strong> è un reato abituale. Pertanto, la consumazione dell&#8217;ultima delle condotte reiterate di molestia e minaccia, segnando la cessazione dell&#8217;abitualità della condotta, determina l&#8217;effettiva consumazione del reato. Di conseguenza, anche nel caso in cui le condotte integranti l&#8217;elemento oggettivo del reato di stalking risultino essere state consumate solo in parte dopo l&#8217;entrata in vigore del D.L. n. 11/09 (cioè dopo il 25 febbraio 2009), troverà comunque applicazione la fattispecie di cui all&#8217;art. 612 bis c.p. .- Invero, il primo comma dell&#8217;art. 2 c.p. ancora il divieto di retroattività della norma incriminatrice al momento della consumazione del reato.</p>
<p><strong>Trib. Mantova, 18/08/2009</strong></p>
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		<title>15.03.2012 &#8211; PENALE- AUTODROMO DI TARSIA (CS): NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 14:04:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa del proprietario sig. Martorano (con l&#8217;avv. Livio Faillace) e di recente ha annullato con rinvio il sequestro cautelare che aveva ad oggetto alcune delle particelle marginali dell&#8217;Autodromo di Tarsia (CS): ricordiamo che tale sequestro era stato ripristinato dal Tribunale del riesame di Cosenza in sede d&#8217;appello dopo che il Tribunale...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa del proprietario sig. Martorano (con l&#8217;avv. Livio Faillace) e di recente ha annullato con rinvio il sequestro cautelare che aveva ad oggetto alcune delle particelle marginali dell&#8217;Autodromo di Tarsia (CS): ricordiamo che tale sequestro era stato ripristinato dal Tribunale del riesame di Cosenza in sede d&#8217;appello dopo che il Tribunale di Castrovillari ne aveva disposto il dissequestro. &#8220;Questa Sentenza della Corte di Cassazione nonostante sia arrivata tardiva, dopo la chiusura del proocesso di primo grado,  dal punto di vista processuale e della legittimità manifesta l&#8217;ennesima conferma di come il sequestro cautelare non doveva essere disposto. Il prossimo aprile l&#8217;udienza di riesame dinanzi al Tribunale della libertà di Cosenza che tuttavia risulterà processualmente inutiliter data. &#8220;</p>
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		<title>D. PENALE &#8211; Il MOBBING e il reato penale: le ultime sentenze!</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 14:02:21 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>La Cassazione  Sesta Sezione Penale cambia orientamento rispetto  ad alcune recenti decisioni e, con la sentenza n. 26594 del 26 giugno 2009, stabilisce che in mancanza di una specifica normativa, il mobbing non può trovare una tutela penale. La Cassazione precisa che sebbene la condotta del direttore generale sia riconducibile al cd. mobbing, nel nostro codice penale, nonostante una...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione  Sesta Sezione Penale cambia orientamento rispetto  ad alcune recenti decisioni e, con la sentenza n. 26594 del 26 giugno 2009, stabilisce che in mancanza di una specifica normativa, il mobbing non può trovare una tutela penale. La Cassazione precisa che sebbene la condotta del direttore generale sia riconducibile al cd. mobbing, nel nostro codice penale, nonostante una delibera del Consiglio d’Europa del 2000, che vincolava tutti gli Stati membri a dotarsi di una normativa corrispondente, <strong>non c’è traccia di una specifica figura incriminatrice per contrastare tale pratica persecutoria definita mobbing. Sulla base del diritto positivo e dei dati fattuali acquisiti, pertanto, la via penale non appare praticabile.</strong></p>
<div class="testo">
<div class="p">
<div class="testo">
<div class="p">
<div class="testo">
<div class="p">         La Corte aggiunge poi che è certamente percorribile, invece, la strada del procedimento civile, costituendo il mobbing titolo per il risarcimento del danno patito dal lavoratore in conseguenza di condotte e atteggiamenti persecutori del datore di lavoro. La responsabilità datoriale ha natura contrattuale ex art. 2087 c.c., norma questa in stretto collegamento con quelle costituzionali poste a difesa del diritto alla salute (art. 32) e del rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana nell’esplicazione dell’iniziativa economica (art. 41).</div>
<p class="p">Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. &#8220;mobbing&#8221;) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell&#8217;altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato in relazione alle vessazioni subite dalla dipendente ad opera di un dirigente di una azienda di grandi dimensioni). (Rigetta, App. Torino, 31 gennaio 2006). <strong>Cass. pen., Sez. VI, 06/02/2009, n. 26594.</strong></p>
</div>
</div>
<div class="p"></div>
<div class="p">L&#8217;interdizione temporanea dall&#8217;esercizio di determinate attività imprenditoriali è applicabile nei confronti del direttore generale di una Spa indagato per reati continuati di <strong>maltrattamenti, lesioni personali gravi o gravissime, violenza privata, omissione dolosa di cautele antinfortunistiche</strong>, in relazione a estese manifestazioni di mobbing in ambiente lavorativo, anche a prescindere dalla formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte nei confronti dei dipendenti mobbizzati.</div>
</div>
<div class="entegiu"><strong>Cass. pen., Sez. VI, 18/03/2009, n. 28553</strong></div>
</div>
<div class="p"></div>
<div class="p">Il mobbing è l&#8217;insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all&#8217;emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall&#8217;inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.</div>
</div>
<div class="entegiu"><strong>T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 29/06/2009, n. 3585</strong></div>
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		<title>20.05.2013. TRIBUNALE PENALE DI CASTROVILLARI &#8211; Assolto A. M. per false dichiarazioni &#8211; Penale &#8211;</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 14:01:04 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>COMUNICATO STAMPA E&#8217; stato assolto, in data odierana, dal Tribunale di Castrovillari A. M. difeso dall&#8217;Avv. L. Faillace perchè il fatto non sussiste. Lo stesso, proprietario dell&#8217;autodromo di Tarsia (CS), era stato rinviato a giudizio dopo che aveva usufruito in due procedimenti penali, riuniti, del gratuito patrocinio senza attestare il possesso degli immobili che facevano reddito ai...</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>COMUNICATO STAMPA</p>
<div></div>
<p>E&#8217; stato assolto, in data odierana, dal Tribunale di Castrovillari A. M. difeso dall&#8217;Avv. L. Faillace perchè il fatto non sussiste. Lo stesso, proprietario dell&#8217;autodromo di Tarsia (CS), era stato rinviato a giudizio dopo che aveva usufruito in due procedimenti penali, riuniti, del gratuito patrocinio senza attestare il possesso degli immobili che facevano reddito ai fini irpef e quindi ai fini della dichiarazione del reddito per l&#8217;ammissione al gratuito patrocinio. Lo stesso Martorano, pertanto, finiva nel mirino della Guardia di Finanza e dell&#8217;accertamento di presunta omissione di reddito. La sentenza emanata dal Giudice penale Dott. Maggiore assolve il Martorano perchè il fatto non sussiste in quanto lo stesso aveva indicato gli immobili al precedente difensore ma il difensore non li aveva allegati alla domanda. Un &#8220;difetto di coordinamento&#8221; altresì confermato nell&#8217;escussione del finanziere il quale confermava la documentazione prodotta dalla difesa e quindi la condotta corretta all&#8217;origine del cliente che aveva fornito le visure catastali degli immobili al proprio difensore.</p>
<div>Castrovillari, 20.05.2013</div>
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