D. PENALE Atti persecutori (stalking)
E’ configurabile la condotta di atti persecutori (stalking) tramite molestie nel comportamento di chi reiteratamente telefoni alla persona offesa presso il luogo di lavoro trasmettendo messaggi dal contenuto ingiurioso e con riferimenti espliciti alla vita sessuale, così cagionandole un grave e perdurante stato di ansia. Trib. Milano, 05/09/2009
Mormanno (CS). Perseguita la ex per 23 anni: denunciato per stalking
Mormanno (Cosenza). Nella giornata di oggi, a Mormanno, i militari della locale stazione hanno dato esecuzione a una misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona off esa, emessa a carico di: G. F. 55 anni. L’uomo, infatti, con diversi atti ripetuti nel tempo, sin dal 1987, ha generato nella vittima, una 46enne del posto, uno stat o di paura, timore e disagio per mezzo di comunicazioni, cont att i indesiderat i, invio di let t ere e f ot o. La misura cautelare è arrivata a seguito di una denuncia effettuata dalla vittima degli atti di stalking e delle indagini condott e dalla stazione carabinieri di Mormanno.
Il reato di stalking è un reato abituale. Pertanto, la consumazione dell’ultima delle condotte reiterate di molestia e minaccia, segnando la cessazione dell’abitualità della condotta, determina l’effettiva consumazione del reato. Di conseguenza, anche nel caso in cui le condotte integranti l’elemento oggettivo del reato di stalking risultino essere state consumate solo in parte dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 11/09 (cioè dopo il 25 febbraio 2009), troverà comunque applicazione la fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. .- Invero, il primo comma dell’art. 2 c.p. ancora il divieto di retroattività della norma incriminatrice al momento della consumazione del reato.
Trib. Mantova, 18/08/2009