D. PENALE – Il MOBBING e il reato penale: le ultime sentenze!
La Cassazione Sesta Sezione Penale cambia orientamento rispetto ad alcune recenti decisioni e, con la sentenza n. 26594 del 26 giugno 2009, stabilisce che in mancanza di una specifica normativa, il mobbing non può trovare una tutela penale. La Cassazione precisa che sebbene la condotta del direttore generale sia riconducibile al cd. mobbing, nel nostro codice penale, nonostante una delibera del Consiglio d’Europa del 2000, che vincolava tutti gli Stati membri a dotarsi di una normativa corrispondente, non c’è traccia di una specifica figura incriminatrice per contrastare tale pratica persecutoria definita mobbing. Sulla base del diritto positivo e dei dati fattuali acquisiti, pertanto, la via penale non appare praticabile.
Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. “mobbing”) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato in relazione alle vessazioni subite dalla dipendente ad opera di un dirigente di una azienda di grandi dimensioni). (Rigetta, App. Torino, 31 gennaio 2006). Cass. pen., Sez. VI, 06/02/2009, n. 26594.