201410.08
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D. PENALE – Il MOBBING e il reato penale: le ultime sentenze!

La Cassazione  Sesta Sezione Penale cambia orientamento rispetto  ad alcune recenti decisioni e, con la sentenza n. 26594 del 26 giugno 2009, stabilisce che in mancanza di una specifica normativa, il mobbing non può trovare una tutela penale. La Cassazione precisa che sebbene la condotta del direttore generale sia riconducibile al cd. mobbing, nel nostro codice penale, nonostante una delibera del Consiglio d’Europa del 2000, che vincolava tutti gli Stati membri a dotarsi di una normativa corrispondente, non c’è traccia di una specifica figura incriminatrice per contrastare tale pratica persecutoria definita mobbing. Sulla base del diritto positivo e dei dati fattuali acquisiti, pertanto, la via penale non appare praticabile.

         La Corte aggiunge poi che è certamente percorribile, invece, la strada del procedimento civile, costituendo il mobbing titolo per il risarcimento del danno patito dal lavoratore in conseguenza di condotte e atteggiamenti persecutori del datore di lavoro. La responsabilità datoriale ha natura contrattuale ex art. 2087 c.c., norma questa in stretto collegamento con quelle costituzionali poste a difesa del diritto alla salute (art. 32) e del rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana nell’esplicazione dell’iniziativa economica (art. 41).

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. “mobbing”) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato in relazione alle vessazioni subite dalla dipendente ad opera di un dirigente di una azienda di grandi dimensioni). (Rigetta, App. Torino, 31 gennaio 2006). Cass. pen., Sez. VI, 06/02/2009, n. 26594.

L’interdizione temporanea dall’esercizio di determinate attività imprenditoriali è applicabile nei confronti del direttore generale di una Spa indagato per reati continuati di maltrattamenti, lesioni personali gravi o gravissime, violenza privata, omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, in relazione a estese manifestazioni di mobbing in ambiente lavorativo, anche a prescindere dalla formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte nei confronti dei dipendenti mobbizzati.
Cass. pen., Sez. VI, 18/03/2009, n. 28553
Il mobbing è l’insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 29/06/2009, n. 3585
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