201410.08
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D. BANCARIO – Illegittima la segnalazione del cliente da parte della banca al C.R.I.F. (centrale rischi)

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“In considerazione del principio in base al quale la segnalazione della sofferenza alla centrale rischi può aver luogo solamente all’esito di una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente che coinvolga tutti i suoi rapporti con il circuito bancario e dunque della natura realmente non transitoria della difficoltà che ha determinato la sofferenza, deve considerarsi illegittima la segnalazione di un soggetto che, pur risentendo della crisi economica in atto, si sia attivato per ripianare le proprie passività formulando in più riprese offerte di pagamento idonee allo scopo”.   21.07.2011 Ordinanza Tribunale di Cosenza – Trib. Parma, 30/06/2010

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