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24.06.2013 – CARTELLE EQUITALIA: Nulle le intimazioni di pagamento prive di alcuni elementi essenziali

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Nulle le intimazioni di pagamento prive di alcuni elementi essenziali.

Le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.
Ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 602/1973 il Concessionario della Riscossione (Equitalia S.p.a.) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l’intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni. Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato quanto dovuto, il Concessionario potrà iniziare l’esecuzione forzata del credito erariale (pignoramento ecc.).
Orbene la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, VII Sezione, ha pronunciato due importanti sentenze, con cui ha dichiarato la nullità delle intimazioni di pagamento notificate da Equitalia S.p.a., in quanto prive di alcuni elementi essenziali.
La Commissione Tributaria adita ha infatti evidenziato la radicale nullità degli atti di intimazione impugnati, a causa della mancata indicazione dei tributi di cui il Concessionario della Riscossione, asseriva l’omesso o ritardato versamento, oltre che per la mancata indicazione dell’ente impositore.

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