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07.03.2013 – COMMERCIO E VENDITA INTERNAZIONALE – CONTRATTUALISTICA – Le garanzie del venditore-creditore

Nella prassi della vendita internazionale la clausola di riserva della proprietà assume particolare diffusione a causa delle peculiari difficoltà di recupero del credito in un paese straniero. Con la clausola di riserva della proprietà, pertanto, le parti derogano alla regola generale fissata dall’art. 1376 c.c. secondo la qule l’acquisto della proprietà della cosa compravenduta si attua di diritto dal compratore per effetto del semplice consenso legittimamente manifestato. A riguardo la Corte d’Appello di Roma di recente ha statuito che :”La ritenuta configurabilità non di un contratto di agenzia ma di vendita  – o comunque di un contratto atipico, ma comunque assimilabile alla vendita, ed in quanto tale, soggetto alla relativa disciplina, assumendo un ruolo specifico e caratterizzante la fornitura di merce, da cui dipende la successiva attività di distribuzione – comporta la necessaria applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, al fine di stabilire l’individuazione del giudice competente nella controversia insorta in merito alla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento di una delle parti, laddove l’esecuzione dell’obbligazione di consegna del venditore debba trovare esecuzione in uno Stato diverso da quello in cui ebbe luogo la stipula del contratto”.

Corte d’Appello Roma, Sez. II, 18/12/2011

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